2 luglio 2019 Camera dei Deputati Proposta di legge: FABIOLA
BOLOGNA ed altri: "Introduzione degli articoli 18-bis,
18-ter e 18-quater della legge 1° aprile 1999, n. 91, in
materia di anonimato dei donatori di organi e di tessuti a
scopo di trapianto e di coloro che li ricevono" (1949)
Ecco come verrebbe modificato l'art. 18 della legge 91/1999
Art.
18.
(Obblighi del personale impegnato in attività di prelievo e
di trapianto)
1. I
medici che effettuano i prelievi e i medici che effettuano i
trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la
morte.
2.
Il personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle
attività di prelievo e di trapianto è tenuto a garantire
l'anonimato dei dati relativi al donatore ed al ricevente.
Art. 18-bis.
(Dichiarazione di
volontà sull’anonimato sulla donazione e sul trapianto di
organi e di tessuti)
1. Entro i
termini, nelle forme e nei modi stabiliti dal presente
articolo e dal decreto del Ministro della salute di cui
all’articolo 18-ter, il ricevente di organi o di tessuti a
seguito di trapianto e il donatore o, qualora una o entrambe
le parti non siano più viventi, le loro famiglie sono tenuti
a dichiarare la propria libera volontà in ordine
all’anonimato sulla donazione e sul trapianto di organi e di
tessuti.
2. La
dichiarazione di cui al comma 1 comporta l’espressa
manifestazione della volontà a mantenere o a rimuovere
l’anonimato sull’identità personale del donatore o del
ricevente, decorso almeno un anno dall’avvenuta donazione,
fatta salva la riservatezza delle identità personali e dei
dati clinici del donatore e del ricevente nei confronti di
terzi da parte del personale sanitario e amministrativo
impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto, ai
sensi dell’articolo 18, comma 2.
3. Il consenso
libero e informato è acquisito nei modi e con gli strumenti
più consoni alle condizioni del richiedente ed è documentato
in forma scritta sul modello predisposto ai sensi
dell’articolo 18-quater, comma 1, lettera c). Per
l’espressione del consenso informato si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 22 dicembre 2017,
n. 219.
4. Legittimati a
esprimere la dichiara-zione di volontà a mantenere o a
rimuovere l’anonimato sulla donazione e sul trapianto di
organi e di tessuti sono: il donatore o il ricevente e, con
il suo consenso, i suoi familiari o l’altra parte
dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di sua
fiducia ovvero, qualora il soggetto sia de-ceduto, i suoi
familiari o l’altra parte dell’unione civile o il convivente
ovvero una persona di sua fiducia qualora la stessa sia
stata individuata, in vita, come fiduciario, nei modi e nei
termini previsti dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219.
5. Nel caso di
minori di età, legittimati a esprimere la dichiarazione di
volontà a mantenere o a rimuovere l’anonimato sulla
donazione e sul trapianto di organi e di tessuti sono gli
esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore tenendo
conto della volontà della persona minore, in relazione alla
sua età e al suo grado di maturità, avendo come scopo la
tutela della salute psico-fisica del minore e nel pieno
rispetto della sua dignità.
6. Il consenso
informato della persona interdetta ai sensi dell’articolo
414 del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore,
sentito l’interdetto ove possibile, avendo come scopo la
tutela della salute psico-fisica della persona e nel pieno
rispetto della sua dignità.
7. Nel caso in cui
una delle due parti della donazione abbia espresso la
volontà di mantenere l’anonimato è esclusa per entrambe le
parti la possibilità di conoscere l’altra parte. La volontà
espressa in vita dal donatore o dal ricevente deve es-sere
rispettata anche dopo l’eventuale de-cesso, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 18-ter, comma 2. La
dichiarazione di volontà a mantenere o a rimuovere
l’anonimato sulla donazione e sul trapianto di organi e di
tessuti può essere modificata in qualsiasi momento, con le
stesse modalità previste dal presente articolo.
Art. 18-ter.
(Istituzione della
Commissione di garanzia sull’anonimato della dona-zione e
del trapianto di organi e di tessuti)
1. Presso il
Centro nazionale trapianti è istituita la Commissione di
garanzia sull’anonimato della donazione e del trapianto di
organi e di tessuti con il compito di valutare, mediare e
regolare la procedura e l’incontro tra donatore e ricevente
o, qualora una o entrambe le parti non siano più viventi,
dei soggetti legittimati di cui all’articolo 18-bis, comma
4.
2. La Commissione
di cui al comma 1, nel valutare le condizioni e la volontà
espressa dai richiedenti, ha il compito di monitorare e di
prevenire comportamenti che possono violare la serenità del
donatore, del ricevente o delle loro famiglie. La
Commissione, qualora ritenga che vi siano rischi concreti
per l’incolumità psico-fisica di una o di entrambe le parti,
può opporre il diniego o il rinvio motivato all’incontro tra
donatore e ricevente, anche qualora entrambi abbiano
espresso la dichiarazione di volontà a rimuovere l’anonimato
sulla donazione e sul tra-pianto di organi e di tessuti.
3. La composizione
e le modalità operative della Commissione di cui al comma 1
sono definite con il decreto di cui all’articolo 18-quater.
Art. 18-quater.
(Disposizioni di
attua-zione in materia di dichiarazione di volontà in ordine
all’anonimato sulla donazione e sul trapianto di organi e di
tessuti)
1. Il Ministro
della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il
Centro nazionale trapianti, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
proprio decreto adotta un regolamento che stabilisce:
a) i termini, le
forme e le modalità attraverso i quali le strutture
sanitarie, dove sono stati effettuati la donazione e il
trapianto, decorso un anno dalla donazione o dal trapianto,
sono tenute a comunicare ai propri assistiti la possibilità
di dichiarare la loro libera volontà in ordine all’anonimato
sulla donazione e sul trapianto di organi e di tessuti, in
modo da garantire l’acquisizione del consenso informato da
parte del donatore o del ricevente o, qualora una o entrambe
le parti non siano più viventi, dei soggetti legittimati di
cui all’articolo 18-bis, comma 4;
b) le modalità
attraverso le quali le strutture di cui alla lettera a) sono
tenute a trasmettere la dichiarazione di volontà ivi
prevista alla Commissione istituita ai sensi dell’articolo
18-ter;
c) la
predisposizione di un modello, uniforme in tutto il
territorio nazionale, per la redazione la dichiarazione di
volontà;
d) i termini e le
modalità attraverso i quali modificare in qualsiasi momento
la dichiarazione di volontà resa;
e) i termini e le
modalità attraverso le quali il Centro nazionali trapianti,
presso l’Istituto superiore di sanità, cura la raccolta
telematica delle dichiarazioni di volontà che le strutture
sanitarie sono tenute a trasmettere al Centro medesimo ».
per seguire l'iter dell'atto
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=1949&sede=&tipo=
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