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“ La natura ha donato me solo a tutti gli altri e tutti gli altri a me solo” (L. A. Seneca)

2015 schema decreto trapianti

Riportiamo l'anteprima pubblicata dal sito www.sanita.ilsole24ore il 3 febbraio 2015 con il testo PDF del documento "Schema di decreto del Ministro della salute recante “Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012 , n. 228, nonché in attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti, nonché in attuazione dell’articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 9, concernente disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”.

Dal sito della Conferenza Stato Regioni non è ancora pubblicata la convocazione con all'ODG il decreto, continueremo a seguirlo per darne notizia.

Leggendo lo schema di decreto si comprende che contiene molto di più di quanto riportato nell'articolo.

schema decreto trapianti

 

L'articolo dal sito www.sanita.ilsole24ore il 3 febbraio 2015

A breve, il decreto trapianti passerà al vaglio conclusivo della Stato-Regioni. Presentiamo in anteprima il testo del decreto di riordino, che rende possibile la piena attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012 , n. 228), nonché l'attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti, e l'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 9, conernente disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti. La direttiva Ue del 2010 definisce un quadro comune relativo alle norme di qualità e sicurezza degli organi di origine umana destinati al trapianto nel corpo umano. Un provvedimento quadro che ha l'obiettivo di proteggere i donatori e di ottimizzare gli scambi tra paesi membri e paesi terzi.

Il testo al vaglio della Stato-Regioni individua tutti i passaggi e tutte le figure, i ruoli e le prassi di riferimento in materia di donazione, traporto e trapianto degli organi umani. Individua le strutture competenti e anche il flusso informativo che raccoglie le dichiarazioni rilasciate dal cittadino per esprimere il consenso o l'opposizione alla donazione di organi e tessuti dopo la morte che può essere resa alla Asl di residenza, attraverso un tesseramento all'Aido oppure presso gli uffici comunali contestualmente all'emissione della carta d'identità.

In dettaglio, il decreto stabilisce:

1) le norme volte a garantire la qualità e la sicurezza degli organi umani destinati al trapianto nel corpo umano, «al fine di assicurare un elevato livello di tutela della salute umana a garanzia dei diritti fondamentali della persona»;

2) le misure da applicare in occasione di scambio transfrontaliero di organi destinati ai trapianti nell'Unione europea, «con particolare riferimento alle procedure per la trasmissione di informazioni circa la caratterizzazione di organi e donatori, la tracciabilità degli organi, la segnalazione di reazioni ed eventi avversi gravi»;

3) gli obiettivi, le funzioni e la struttura del sistema informativo trapianti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1 aprile 1999, n. 91.