
RINNOVO DELLA PATENTE UN PICCOLO PASSO AVANTI E QUALCHE DUBBIO.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2020 Il Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2020 n. 69. “Regolamento recante modifiche all’Appendice II – Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida.
Termina con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l’iter del decreto per il rinnovo della patente di guida.” Entrata in vigore del provvedimento 12 luglio 2020.
Un piccolo passo avanti che ha visto coinvolte tutte le associazioni nel corso degli ultimi 15 anni.
La modifica del regolamento riguarda solo i trapiantati di rene, per quanti sono in dialisi resta tutto come era.
Riportiamo il testo coordinato del punto H dell’art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 con il testo del decreto 69/2020.
- Malattie dell’apparato urogenitale.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave.
Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l’insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico.
La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.
H -bis . Trapianti di organo. — Il rilascio della patente di guida a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima conferma di validità della patente di guida successiva al trapianto di organo, sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica svolto dalla commissione medica locale.
Se, all’esito della visita, la commissione medica locale certifica che il conducente trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, la patente di guida può essere rilasciata per il periodo ordinariamente previsto dall’articolo 126 del codice (ovvero: Le patenti di guida A, B, sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni) e i successivi rinnovi sono subordinati ad accertamento delle condizioni di idoneità psicofisica svolta da uno dei sanitari di cui all’articolo 119 del codice, (dal medico presso le autoscuole) salvo che questi ritenga necessaria una nuova visita collegiale qualora l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l’idoneità alla guida».
Restano i dubbi percepibili nella lettura del testo che nelle prossime settimane cercheremo di comprendere. Il testo del decreto.
27 Giugno 2020
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